Vi informiamo sull’ultimo emendamento approvato in commissione sanità che entrerà in vigore nel 2026 con retroattività per l’attuale triennio 23-25 di educazione continua in medicina
Per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, medici ed infermieri, dovranno infatti aver completato almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. A stabilirlo è l’emendamento approvato dalla Commissione Bilancio e Tesoro della Camera in sede di conversione in legge del DL 152/2021 - “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”.
Questo il testo dell’emendamento approvato in Commissione a firma di Andrea Mandelli (Forza Italia), Stefano Fassina e Nicola Stumpo (Liberi e Uguali):
Art. 38-bis.
(Disposizioni in materia di formazione continua in medicina)
1. Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l'efficacia delle polizze assicurative di cui all'articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all'assolvimento in misura non inferiore al 70 per cento dell'obbligo formativo individuale dell'ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina.
Si tratta di una novità rilevante sui crediti formativi: per poter godere della copertura assicurativa delle polizze di rischio professionale, i sanitari dovranno essere in regola con almeno il 70% degli obblighi formativi previsti dal piano di formazione continua dell’ultimo triennio. Nel dettaglio, l’articolo 38-bis spiega che per il personale sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative è condizionata all’assolvimento in misura non inferiore al 70% dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in medicina. Il riferimento è alle polizze per la responsabilità civile verso terzi e per la responsabilità civile verso prestatori d’opera contratte obbligatoriamente dalle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private in base alla legge “Gelli” sulla responsabilità professionale nonché per i professionisti sanitari che operino privatamente al di fuori delle strutture o all’interno di esse in regime di libera professione.
Non correre rischi!