17-12-2019
Nuovo Profilo ASO
Per quanto riguarda la formazione professionale questa sarà di competenza delle Regioni e delle Province autonome che procederanno alla programmazione dei corsi di formazioni. Quest’ultimi avranno una durata complessiva non inferiore a 700 ore suddivise in 300 di teoria ed esercitazioni e 400 ore di tirocinio da svolgere presso gli studi odontoiatrici e le strutture autorizzate. La frequenza al corso sarà obbligatorio e non potranno essere ammessi all'esame finale coloro i quali abbiano superato, anche per giustificati motivi, il tetto massimo di assenze indicato dalla regione di riferimento, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive.
L'esame finale, consistente in una prova teorica ed una prova pratica, sarà diretto a verificare l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali. La composizione della commissione d'esame sarà disciplinata dalle regioni, garantendo la presenza di un odontoiatra designato dall'Ordine dei Medici chirurghi e degli odontoiatri.
In ogni caso resta salva la possibilità per le Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentiranno di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione per il conseguimento dell'attestato di qualifica/certificazione di Assistente di Studio odontoiatrico.
Coloro che alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (21 aprile 2018) hanno o hanno avuto l’inquadramento contrattuale di Assistente alla Poltrona e possono documentare un’attività lavorativa, anche svolta e conclusasi in regime di apprendistato, di non meno trentasei mesi, anche non consecutiva, espletata negli ultimi cinque anni antecedenti l’entrata in vigore del medesimo decreto.
Il datore di lavoro deve acquisire dal lavoratore la documentazione comprovante i trentasei mesi lavorativi di cui sopra, e in sede di prima applicazione dell’Accordo, la documentazione deve essere acquisita entro 6 mesi dall’entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (21 aprile 2018) per un periodo non superiore a 24 mesi possono essere assunti dipendenti privi del titolo di ASO fermo restando l’obbligo da parte dei datori di lavoro di provvedere affinché gli stessi acquisiscano il titolo di ASO entro 36 mesi dall’assunzione.
Per coloro che stanno lavorando con la qualifica contrattuale di Assistente alla Poltrona ma non posseggono i 36 mesi di attività lavorativa, i datori di lavoro devono provvedere affinché gli stessi acquisiscano il titolo di ASO entro 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.