06-08-2021
Profilo ASO:
ecco cosa dovrebbe cambiare x le ASO
Il nuovo testo del Decreto che ridefinisce, correggendo, le criticità emerse in merito al profilo dell’ASO, dovrebbe essere stato definito oggi 25 febbraio in una riunione in video conferenza tra i referenti ministeriali, la CAO e le associazioni e sindacati di Odontoiatri ed ASO.
Da superare c’era lo scoglio dei requisiti per l’accesso ai corsi di formazioneper ottenere l’attestato di qualifica. L’attuale requisito di accesso previsto dal DPCM del 2018 è “l’adempimento al diritto dovere all’istruzione e formazione professionale ai sensi della normativa vigente”.
Nella riunione precedente era stato indicato come requisito per accedere al corso ASO, necessario per ottenere l’attestato di qualifica, il diploma di scuola secondaria di primo grado: ovvero la terza media.
Sul tema, il Ministero della Salute ha ritenuto opportuno coinvolgere, per le valutazioni di competenza, il Ministero dell’Istruzione e del Ministero del lavoro, e modificare.
La nuova formulazione, secondo le informazioni raccolte da Odontoiatria33, dovrebbe indicare come requisito di accesso al corso di formazione di assistente di studio odontoiatrico il “possesso della certificazione di assolvimento dell’obbligo di istruzione”.
Sarebbero invece state confermate le altre modifiche già discusse nella riunione del dicembre scorso, tra queste segnaliamo:
Esenzione conseguimento attestato per riconoscimento del percorso lavorativo già svolto
Viene esteso il vincolo temporale da 5 a 10 anni (al 9 febbraio 2018) per poter dimostrare di essere stati assunti per almeno 36 mesi (anche non continuativi) con inquadramento contrattuale di Assistente alla poltrona, e non dover conseguire l’attestato di qualifica.
Per i lavoratori che hanno o hanno avuto un diverso inquadramento contrattuale rispetto a quello di Assistente alla poltrona, ed abbiano svolto mansioni riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico (nel medesimo arco temporale), potranno chiedere il riconoscimento presentando, in alternativa o congiuntamente il: “contratto di lavoro individuale registrato, percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal Centro per l'impiego del Comune di residenza dell'utente, estratto conto contributivo INPS, buste paga/cedolini, posizione assicurativa INAIL, modello UNILAV. Qualora dai documenti sopra elencati non emergesse in maniera inequivocabile lo svolgimento delle attività riconducibili a quelle dell’Assistente di Studio Odontoiatrico, è necessario presentare anche l’attestato di formazione in ambito odontoiatrico per adempimenti obblighi D.L.gs n. 81/08”.
Esenzione parziale per il conseguimento dell’attestato di qualifica
Coloro che hanno svolto prestazioni lavorative riconducibili all’ASO, all’interno degli studi odontoiatrici o delle strutture sanitarie che erogano prestazioni odontostomatologiche, per almeno 36 mesi negli ultimi 10 anni alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. del 9 febbraio 2018, ma non possono comprovarlo (vedi sopra) possono accedere ad un percorso formativo di durata complessiva non inferiore a 250 ore di teoria ed esercitazioni pratiche e al termine del quale viene sostenuto l’esame finale per il conseguimento dell’attestato di qualifica/certificazione, entro e non oltre il 21 aprile 2023. Per accedere a questa agevolazione il lavoratore dovrà esibire il contratto di lavoro individuale registrato come Assistente alla poltrona.
Le prossime tappe prima dell'entrata in vigore
Dopo il via libera del Ministero della Salute, il testo dovrà passare al vaglio delle Regioni. Se non ci saranno osservazioni, sarà posto alla firma in Consiglio dei Ministri per poi procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Fino ad allora, rimane in vigore quanto previsto dal DPCM del 2018 considerando la proroga di alcune scadenze attivata lo scorso anno.